COLLEGAMENTO POS – REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO ENTRO IL 19 APRILE 2026
Per gli apparecchi in uso da gennaio 2026
A partire dal 2026, l’art. 1, cc. 74-77 L. 207/2024 ha introdotto l’obbligo per tutti gli esercenti di collegare logicamente gli strumenti di pagamento elettronico (Pos fisici e virtuali) agli strumenti di certificazione dei corrispettivi (Registratore Telematico e procedura web “Documento Commerciale on line”).
Il collegamento non è fisico ma virtuale e si effettua tramite l’area riservata del portale web “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 5.03.2026 ed entro i 45 giorni successivi; la scadenza è quindi il 19.04.2026.
Soggetti obbligati e strumenti coinvolti
Sono obbligati tutti gli esercenti (commercianti, artigiani, professionisti con obbligo di RT, ecc.) che utilizzano un Registratore Telematico (RT o Server RT) per certificare i corrispettivi e accettano pagamenti elettronici tramite POS fisico o virtuale per le operazioni soggette all’obbligo di documento commerciale. l bonifico bancario non rientra tra gli strumenti di pagamento elettronico da collegare.
Sono coinvolti i Pos fisici: dispositivi hardware con lettore di carte (inclusi i SoftPOS, cioè app su smartphone/tablet che trasformano il dispositivo in POS contactless); i Pos virtuali: piattaforme online, app e strumenti digitali per pagamenti via internet e gli strumenti di certificazione: RT tradizionale, Server RT (per chi ha più punti cassa), procedura web “Documento Commerciale on line”.
Soggetti e operazioni escluse
Sono esclusi i soggetti che emettono solo fatture, anche se utilizzano il Pos per l’incasso ed anche quelle attività esonerate dalla certificazione dei corrispettivi quali:
- distributori automatici (vending machine), anche se in-cassano pagamenti elettronici;
- cessione di carburanti;
- ricarica di veicoli elettrici;
- corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione (vendita di tabacchi, generi di monopolio, vendite a distanza, ecc.), se incassati con Ps dedicato esclusivamente a tali operazioni.
Il bonifico bancario non rientra tra gli strumenti di pagamento elettronico da collegare.
Se lo stesso Pos viene usato sia per operazioni soggette all’obbligo di documento commerciale sia per operazioni esonerate il collegamento è obbligatorio; se l’esercente ha un Pos dedicato solo alle operazioni esonerate non è obbligato a collegarlo e può dichiararlo nella procedura web come “POS non collegato” per le operazioni esonerate.
Se l’esercente sceglie volontariamente di emettere documento commerciale per operazioni esonerate deve collegare anche i Pos usati per tali incassi, ma tale scelta è irreversibile.
Primo collegamento e modalità operative
Per gli strumenti di pagamento (Pos) già attivi a gennaio 2026, il primo abbinamento al RT è previsto a partire dal 5 marzo 2026 ed entro i 45 giorni successivi, quini entro il 19 aprile 2026.
Per effettuare il collegamento occorre avere a disposizione:
• per ogni Pos fisico:
- Terminal ID che è il codice identificativo univoco del dispositivo POS;
- Codice fiscale e denominazione dell’acquirer (l’operatore finanziario con cui l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento, non necessariamente la banca dell’esercente).
• per ogni Pos virtuale:
- solo il codice fiscale e denominazione dell’acquirer (non esiste il terminal ID).
• per ogni RT registratore telematico:
- matricola del Registratore Telematico (si trova scansionando il QR code stampato sul dispositivo in fase di installazione, oppure nella documentazione tecnica);
- indirizzo del punto vendita dell’esercente dove il RT è installato e utilizzato.
La comunicazione può essere fatta direttamente dall’esercente titolare dei dispositivi ovvero da un intermediario delegato al portale web “fatture e corrispettivi”, accedendo al servizio Corrispettivi; Collegamento dispositivi – POS. La delega è interdetta (e quindi l’abbinamento deve essere fatto necessariamente dall’operatore) nel caso in cui il contribuente sia ammesso alla procedura semplificata web denominata “Documento commerciale on line”.
Se il Pos non è presente nell’elenco dei dispositivi è possibile inserirlo manualmente con il pulsante “Aggiungi POS” (tipo, terminal ID e numero contratto di convenzionamento stipulato con l’acquirer); il Pos apparirà con fonte dato “E” (Esercente).
A regime, per i Pos attivati dopo gennaio 2026 o in caso di variazioni successive o novità, il collegamento deve essere registrato tra il 6° e l’ultimo giorno lavorativo del 2° mese successivo a quello di attivazione del Pos o di variazione. Esempio: Pos attivato ad aprile 2026 il collegamento va eseguito tra il 6.06.2026 e il 30.06.2026.
Richiedono l’aggiornamento della comunicazione: il collegamento di un Pos già in uso a un altro RT già in uso; l’attivazione di un nuovo RT collegato a Pos già in uso; l’attivazione di un nuovo Pos collegato a RT già in uso; la dismissione di un Pos o di un RT.
Regime sanzionatorio
Il nuovo adempimento prevede due nuove specifiche sanzioni:
1) prevista dall’art. 11, co. 2-quinquies del D.Lgs. 471/97, per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei pagamenti elettronici, nella misura dei 100 euro per ogni violazione commessa entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico. Inoltre con quattro errori, compiuti in giorni diversi, oltre la sanzione da 100 euro per ogni digitazione inesatta, si può rischiare anche la chiusura dell’esercizio;
2) per il mancato collegamento logico degli strumenti di pagamento Pos – RT, la sanzione prevista dall’art. 11, co. 5 del D.Lgs 471/97 varia da 1.000 a 4.000 euro, con passibilità di applicazione delle sanzioni accessorie con la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Collegamento per i Clienti dello Studio
Ai Clienti dello Studio sono effettuato il collegamento tra i sistemi di pagamento elettronico ed i registratori di cassa telematici, accedendo come delegati nella sezione “fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web https://www.studioansaldi.it
09/03/2026